SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC – PRIMI CHIARIMENTI

Con la Circolare n. 36/2013, pubblicata il 6 settembre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del “Decreto del Fare” (D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rinviando alle indicazioni degli Istituti Previdenziali e delle Casse Edili per quanto concerne la sua concreta applicazione.

Nella Circolare viene evidenziato che la nuova disciplina introdotta dal Decreto del Fare prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito:

  • per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  • per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006;
  • per la stipula del contratto;
  • per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  • per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale”.

Validità temporale del DURC
L’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013 interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il documento è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Si tratta di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla Legge n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto scorso. Pertanto, la validità di 120 giorni si applica esclusivamente ai DURC rilasciati dopo la data del 21 agosto 2013. Per quelli rilasciati prima del 21 agosto resta la vecchia validità di 90 giorni.

Tre raggruppamenti
L’art. 31, comma 5, opera tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.
Nel primo raggruppamento sono inseriti: la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice Appalti - l’aggiudicazione del contratto - la stipula del contratto.
Il secondo raggruppamento è relativo alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) ed e): pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, e il certificato di collaudo. Dopo la stipula del contratto, il DURC va acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto, ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto per il pagamento del saldo finale.

Preavviso di accertamento negativo
Gli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del documento, sono tenuti a invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni.

Sovvenzioni e contributi
La validità di 120 giorni del DURC si applica anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della Legge n. 266/2005, vale a dire i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti da parte di Pubbliche Amministrazioni. Anche per tali erogazioni si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del comma 3, dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal documento.
Il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione Europea, Statale e Regionale.

Acquisizione d'ufficio del DURC
Viene ribadito inoltre il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d’ufficio del DURC, precisando che:

  • ai fini dell’ammissione delle Imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento Europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Validità 120 giorni estesa ai lavori edili privati fino al 31 dicembre 2014
Infine, la Circolare del Ministero del Lavoro ricorda che fino al 31 dicembre 2014 la durata di 120 giorni di validità del DURC è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Per consultazione si allega copia di detta Circolare.

acrobat_news Circolare n. 36 del 06 settembre 2013

 

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