ACCORDI CONFERENZA STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011

PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE I TESTI DEI DUE ACCORDI SANCITI IL 21 DICEMBRE 2011 DALLA CONFERENZA STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATORI DI LAVORO CHE INTENDANO SVOLGERE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 i testi dei due Accordi sanciti nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione e l'aggiornamento in materia di sicurezza dei Datori di Lavoro che intendano svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del medesimo Decreto.

Nello specifico gli Accordi riguardano i corsi di formazione.

Per il DATORE DI LAVORO che intende svolgere la funzione di R.S.P.P. il percorso formativo ha una durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore, in base alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro: • 16 ore per rischio basso; • 32 ore per rischio medio; • 48 ore per rischio alto; il nostro settore rientra nel rischio alto (vedi allegato 2). E' consentito l'uso di piattaforme e-learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'allegato 1.

L'Accordo non riguarda la formazione per lotta antincendio e primo soccorso per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'art. 37 comma 9 e agli artt. 45 comma 2 e 46 comma 3 lettera b) e comma 4 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

I corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'organizzazione dei corsi prevede l'individuazione di un responsabile, spesso nella figura del docente, permette un numero massimo di partecipanti pari a 35, il 10% di assenze e la tenuta di un registro presenze.

Dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione, il datore di lavoro potrà accedere ad una verifica di apprendimento, con colloquio o test per verificare le competenze acquisite. Se la verifica avrà esito positivo, verrà rilasciata apposita certificazione.

In caso di mancato superamento della verifica di apprendimento il responsabile del progetto formativo definirà le modalità di recupero.

E' previsto un aggiornamento con periodicità quinquennale (5 anni a decorrere dalla pubblicazione del presente accordo) con la durata in relazione ai tre livelli di rischio (basso 6 ore) - (medio 10 ore) - (alto 14 ore).

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro che dimostrano di aver svolto alla data di pubblicazione del presente Accordo una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 e esonerati ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626.

Per tali soggetti così indicati al comma 3 dell'art. 34 è previsto l'obbligo di aggiornamento.

In caso di nuova attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Per i LAVORATORI

il numero delle ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la formazione generale e quella specifica e non l'addestramento.

Durata minima per i corsi di formazione in base alla classificazione dei settori di cui allegato 1 sono:

• rischio basso: totale 8 ore (di cui 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica) • rischio medio: totale 12 ore (di cui 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica) • rischio alto: totale 16 ore (di cui 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica) il nostro settore rientra nel rischio alto (vedi allegato 2).

L'organizzazione dei corsi prevede l'individuazione di un soggetto organizzatore del corso (che può essere anche il datore di lavoro), devono essere tenuti da docenti interni o esterni all'azienda che abbiano almeno un'esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (l'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio di R.S.P.P. anche con riferimento al Datore di Lavoro) , deve essere indicato un responsabile del corso (solitamente il docente), il numero dei partecipanti non deve superare le 35 unità, la tenuta di un registro delle presenze, i partecipanti hanno l'obbligo di seguire il 90% delle ore di formazione.

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua.

Aggiornamento Con riferimento ai lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore per tutti i tre livelli di rischio. Inoltre qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il Decreto Legislativo n. 81/2008 preveda percorsi formativi ulteriori specifici e mirati; questi andranno ad integrare la formazione del presente Accordo.

Formazione aggiuntiva per i PREPOSTI La formazione dei preposti deve comprendere quella per i lavoratori (16 ore) e deve essere integrata da una formazione particolare la durata minima del modulo di 8 ore per cui (8 ore + 16 ore) = 24 ore.

Per i DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.

La durata minima della formazione dei dirigenti è di 16 ore, può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali adottati previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Si prevede un aggiornamento quinquennale per i dirigenti con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente Accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

Per consultazione si allega copia degli Accordi della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011

acrobat_news Accordo art. 34 formazione datori di lavoro

acrobat_news Accordo art. 37 formazione lavoratori

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