LEGGE 30 OTTOBRE 2014 n. 161

APPORTATE MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - LEGGE EUROPEA 2013-BIS

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 83), è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013-bis”.

La Legge che entrerà in vigore dal 25 novembre 2014 apporterà modifiche al Testo Unico della Sicurezza in materia di valutazione dei rischi ed in particolare in caso di:

Costituzione di nuova Impresa - modifica art. 28 comma 3 bis - aggiunti i seguenti periodi: il Datore di Lavoro deve comunque dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione dell’adempimento degli obblighi del comma 2 (lettere b-c-d-e-f): indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei D.P.I. adottati, il programma delle misure per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza, individuazione delle procedure per l’attuazione e dei ruoli per l’organizzazione aziendale che devono dar corso a dette misure, individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento e darne immediata comunicazione al R.L.S.

Rielaborazione della Valutazione dei Rischi - modifica art. 29 comma 3 - aggiunti i seguenti periodi: il Datore di Lavoro deve comunque dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e darne immediata comunicazione al R.L.S .

A tali documentazioni accede, su richiesta, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza».

Nessun commento ancora

Lascia un commento

E' necessario essere Accesso effettuato per pubblicare un commento