CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – MODIFICHE EUROPEE

Nuove modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Le modifiche arrivano direttamente dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2014" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015.

L'art. 16 della Legge n. 115/2015, titolato Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL sostituisce, infatti, la lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del Decreto Legislativo n. 81 e s.m.i. con la seguente:

«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».

Dunque, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV (Cantieri Temporanei o Mobili), Capo I (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. a tutti i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano:

lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Si considerano, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile anche gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

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