Statuto

STATUTO - COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE L’AMBIENTE DI LAVORO - COMO -


Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l’Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro per le attività edilizia ed affini della Provincia di Como.
L’Ente C.P.T. non ha scopo di lucro.
L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai Contratti ed Accordi Collettivi stipulati fra A.N.C.E., Intersind e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.) nonché fra il Collegio delle Imprese Edili ed Affini di Como, l’Associazione Provinciale Artigiani di Como, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Como, la Fe.N.E.A.L.-U.I.L., la F.I.L.C.A.-C.I.SL. e la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della Provincia di Como.
L’Ente costituisce per l’edilizia l’Organismo Paritetico di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 2 - Partecipazione al sistema di sicurezza edile

L’Ente fa parte del sistema di Sicurezza Nazionale Paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all’articolo 1 del presente Statuto.

Art. 3 - Scopi statutari

L’Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

Art. 4 - Attività dell’Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo l’Ente:

a) si avvale:
• della propria struttura tecnica;
• delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell’edilizia, stipulato tra le parti di cui all’articolo 1;
• di soggetti pubblici o privati competenti in materia;

b) suggerisce l’adozione di iniziative dirette:
• allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone proposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
• all’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
• all’attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché i Coordinatori per la Sicurezza;

c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;

d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi delle prevenzione, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell’Ente, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dai Datori di Lavoro e dai Lavoratori;

e) esercita, con le procedure di cui al successivo articolo 17, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;

f) inoltre:

• svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626/94;
• svolge, in collaborazione con l’Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
• provvede all'istituzione e gestione di un “elenco”, dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell’Ente;
• certifica, in funzione delle norme di legge vigenti, la formazione dei Coordinatori per la Sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Enti Scuola.

Art. 5 - Sede e durata

L’Ente ha sede in Como - Via Teresa Ciceri n. 16.
La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 6 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell’Ente spetta al Presidente.

Art. 7 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

L’Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 6 membri designati pariteticamente:

1. - n. 3 dalle Associazioni Territoriali dei Datori di Lavoro di cui all’art. 1;
2. - n. 3 dalle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori di cui all’art. 1.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere confermati; è però data facoltà alle Organizzazioni designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 - Presidente, Vice-Presidente e Comitato di Presidenza

Uno dei Rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei Datori di Lavoro di cui all’articolo 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei Rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei Lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vice-Presidente.
Il Presidente ed il Vice-Presidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dal Collegio delle Imprese Edili ed Affini o dalle Organizzazioni dei Lavoratori.
Il Presidente ed il Vice-Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza; il Presidente, come specificato all’articolo 6, ha la rappresentanza legale dell’Ente.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

a) curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l’esecuzione;
b) intrattenere rapporti con i terzi a nome dell’Ente;
c) gestire, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell’Ente con firma congiunta, con potere di nominare Procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Segretario di cui al successivo articolo 12;
e) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;
f) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall’articolo 7 per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Convocazioni ed attività del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni 6 mesi e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice-Presidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d’urgenza, mediante tempestivo preavviso.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
a) definire e deliberare i programmi di attività;
b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell’Ente;
c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre di ogni anno;
d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell’Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
f) ratificare la nomina del Segretario di cui al successivo articolo 12, su proposta del Comitato di Presidenza;
g) definire i criteri per la scelta dei tecnici e ratificarne la nomina;
h) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione della sicurezza, in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali.

Art. 10 - Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.
Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vice-Presidente.

Art. 11 - Bilanci dell’Ente

l’esercizio finanziario dell’Ente ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termine al 30 settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispone il bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo.
Nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all’esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell’Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l’esercizio precedente.
Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo, il piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere predisposto in forma analitica dal Comitato di Presidenza e trasmesso alle Organizzazioni Territoriali di cui all’articolo 1 nonché ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle parti Nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni Territoriali di cui all’articolo 1 nonché alla Commissione Paritetica per la Prevenzione Infortuni, Igiene ed Ambiente di Lavoro.
Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni Nazionali di cui all’articolo 1.

Art. 12 - Il Segretario

Le Organizzazioni Territoriali di cui all’articolo 1 provvedono alla nomina del Segretario, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
Tali funzioni sono affidate provvisoriamente a due componenti uno delle Organizzazioni Sindacali ed uno delle Organizzazioni Imprenditoriali.

Art. 13 - Entrate

Le entrate del Comitato sono costituite da:
1. contributi stabiliti dai Contratti e dagli Accordi Nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’articolo 1 e nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori della Provincia di Como ad esse aderenti;
2. interessi attivi sui predetti contributi;
3. sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui al punto 1);
4. somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
5. finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati Nazionali ed Internazionali.

Art. 14 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell’Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell’Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrate nel patrimonio dell’Ente.

Art. 15 - Controversie

Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del presente Statuto è deferita all’esame delle Organizzazioni Territoriali di cui all’articolo 1.
In caso di mancato Accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni Nazionali di cui all’articolo 1 che decidono in via definitiva.

Art. 16 - Intervento sui luoghi di lavoro

L’attività di cui alla lettera a) dell’articolo 4, è disciplinata come segue:
a) il Segretario sottopone all’esame del Comitato di Presidenza, nella prima riunione successiva, le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lettera d) dell’articolo 4 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.
Il Comitato di Presidenza, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l’effettuazione di una visita, da parte dei tecnici, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione.
Nel caso in cui non si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato di Presidenza la visita è disposta dal Segretario.
Il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consiglio al rappresentante dell’Impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute opportune e di riferire tempestivamente al Segretario ed eventualmente al Consiglio di Amministrazione.
Sulla base della relazione scritta del tecnico che ha eseguito la visita, il Segretario provvede ad inviare ai Titolari o ai Legali Rappresentanti dell’Impresa cui fa capo il cantiere o lo stabilimento visitato, una nota riservata dalla quale risulti il tipo e l’esito dell’intervento espletato e, ove del caso, l’invito ad attuare, entro brevi e congrui termini, le istruzioni fornite, dandone contestuale conferma all’Ente.
Ove possibile, allo scadere dei predetti termini è effettuata una seconda ed eventualmente una terza visita allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite.
Il Segretario normalmente assieme al tecnico che ha effettuato la visita, relaziona tempestivamente al Comitato di Presidenza sull’esito finale degli interventi.
Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Comitato di Presidenza o il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni Territoriali di cui all’articolo 1 per le iniziative del caso.

b) Il Consiglio di Amministrazione ed anche il Comitato di Presidenza, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell’Ente, può disporre in via autonoma l’effettuazione da parte dei Tecnici di visite a cantieri o stabilimenti. Le visite sono disposte normalmente per gruppi di cantieri e stabilimenti individuati con criteri di territorialità o di tipologia produttiva.
I compiti del Segretario e del tecnico incaricato delle visite sono gli stessi indicati alla precedente lettera a). Peraltro la relazione al Consiglio di Amministrazione del Segretario, ed eventualmente del tecnico, deve avvenire nei tempi preventivamente indicati dal Consiglio stesso.

c) Il Consiglio di Amministrazione regola l’effettuazione, dietro espressa richiesta dell’Impresa, di visite dei tecnici finalizzate a fornire consulenza su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottare nel singolo cantiere o stabilimento. L’effettuazione delle singole visite è autorizzata dal Comitato di Presidenza.
Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell’Ente per i casi di particolare gravità.
Le procedure di cui sopra non esonerano le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, nè le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 17 - Il segreto d’ufficio

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell’Ente medesimo nonché i tecnici di cui all’articolo 4, lettera e), sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio.

Art. 18 - Collegio dei Sindaci Revisori

a) Composizione
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri designati rispettivamente: uno dall’Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Como; uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori in accordo tra loro ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni Territoriali di cui all’articolo 1.
I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni Territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell’Albo dei Ragionieri Collegiati oppure nell’istituendo Albo dei Revisori Contabili oppure nell’Albo dei Dottori Commercialisti.
Il Presidente del Collegio deve essere scritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell’istituendo Albo dei Revisori Contabili.
In mancanza dell’Accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 19 - Personale dell’Ente

L’assunzione del personale dell’Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
Al personale dell’Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria edile.
Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, nell’ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Liquidazione

La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori di cui all’articolo 1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali, sentito il parere della Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni Territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori tramite apposita procedura concordata tra le parti.
Trascorso 60 giorni dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Si conviene inoltre:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente;
b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 21 - Modifiche dello Statuto dell’Ente

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni Territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori di cui all’articolo 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e della Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro.