CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE

FORMATORE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Si ricorda che il 18 marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 65/2013) sui criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

I formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del citato Decreto Legislativo, così come disciplinati dagli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, dovranno essere in possesso dei requisiti minimi per la qualificazione di seguito:

• diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (prerequisito non richiesto per il Datore di Lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori);

uno dei criteri riportati nell’allegato al Decreto stesso, comprovato con idonea documentazione.

Si evidenzia che per 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo, ossia fino al 18 marzo 2016, i Datori di Lavoro, nel rispetto delle condizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono legittimati a svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti per effettuare il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. Trascorso tale periodo, il Datore di Lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà possedere uno dei criteri previsti dal Decreto di cui trattasi.

acrobat_news Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013

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