DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – CHIARIMENTI

PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha emanato la Circolare congiunta n. 3 del 13 febbraio 2015, con la quale fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d’ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti il Ministero del Lavoro ha spiegato che, in funzione della loro installazione, esistono due tipi di dispositivi di ancoraggio:

  • quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili cosiddetti D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale - vedi articoli 74 e 76 del Testo Unico e articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992. Si intendono per D.P.I. i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza. Da quanto sopra discende che tali dispositivi di ancoraggio presentano almeno le seguenti caratteristiche:
    • sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
    • sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.
  • Quelli installati permanentemente nelle opere stesse e che, pertanto, sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. E’ opportuno precisare che, ad avviso delle scriventi Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto. Per quanto riguarda tale tipologia, il testo ricorda come questi non rientrino nell’applicazione del D.Lgs. n. 475/1992, e come non debbano riportare marcatura CE come D.P.I.. Sono quindi da considerare prodotti da costruzione e  rientrano “nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”.

Per consultazione si allega copia di tale documento.

acrobat_news Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015

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