SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA STRADALE PER ATTIVITA’ LAVORATIVE SVOLTE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

 Con Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, sono stati individuati ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

L'applicazione dei criteri di cui al presente Decreto Interministeriale non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

Il Decreto Interministeriale entra in vigore il 20 aprile 2013.

Il regolamento prevede sette articoli e due allegati.

Di particolare importanza:

L’articolo 4 - relativo ai D.P.I. prevede che i Datori di Lavoro mettano a disposizione dei lavoratori i D.P.I. conformi alle previsioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. - contiene la specifica che non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1, gli stessi devono essere di classe 3 o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A (Autostrada), B (strada extraurbana provinciale con + carreggiate), C (strada extraurbana secondaria unica carreggiata) e D (strada urbana di scorrimento con + carreggiate), ed almeno di classe 2 per le strade E (strada urbana di quartiere) e F (strada locale), secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice della Strada.
Pertanto i Datori di Lavoro devono adeguarsi a tali indicazioni entro e non oltre il 20 aprile 2014.

L’Allegato I - contiene i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

L’Allegato II - contiene lo schema di corsi d formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

L’aggiornamento della formazione dei lavoratori va garantito ogni quattro anni attraverso un corso teorico-pratico della durata minima di 3 ore.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento 20 aprile 2013, operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione, fermo restando il corso di aggiornamento da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore.

Per consultazione si allega copia di tale documento.

acrobat_news Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013

 

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